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Esterometro 2019: altra burocrazia per le imprese italiane.

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Gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l’estero, già di per sé burocraticamente complicati, dal 1° gennaio 2019 dovranno integrarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.

Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, le operazioni con l’estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, necessario a comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti.

Per evitare l’esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero. I soggetti passivi esteri identificati in Italia, se in un primo tempo sembravano dover rientrare tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017) con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Cos’è l’esterometro e quali operazioni include

Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” la comunicazione di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l’ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 è il 28 febbraio 2019.

Rimangono confermate nel 2019, con regole diverse, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Per approfondire la tematica è possibile collegarsi al seguente link: Esterometro 2019 (fonte Fisco e Tasse)

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