È quanto emerge in merito alla gestione di una procedura di gara dalla sentenza n. 1680/19, pubblicata dalla quarta sezione dal Tar Lombardia, che evidenzia quanto indicato come obbligo dall’articolo 95, comma decimo, del codice degli appalti.
Nel caso specifico un raggruppamento temporaneo d’impresa vincitore della gara ha avuto la peggio contro un’azienda ricorrente, che è riuscita a invalidare la procedura per il rifornimento di attrezzature informatiche di una scuola pubblica.
Nemmeno il soccorso istruttorio, ossia il termine di 10 o 15 giorni per mettersi in regola con i documenti necessari, risulta percorribile in questo ricorso, trattandosi di un caso in cui l’indicazione del costo del personale e delle spese per prevenire gli infortuni è obbligatoria.
Nel servizio di locazione di prodotti informatici, infatti, la consegna del prodotto prevista dalla gara non corrisponde alla sua frubilità immediata dato che sono necessarie operazioni ulteriori per il funzionamento delle apparecchiature e la loro manutenzione: e in situazioni come questa l’azienda deve indicare con la massima chiarezza le spese che intende sostenere per compensare il lavoro dei suoi dipendenti o collaboratori.