Se l’Agenzia delle Entrate si presenta in giudizio senza il ministero di difensore, con la difesa in proprio svolta da funzionari interni al suo ufficio legale, il contribuente non è tenuto a pagare le spese processuali in caso di condanna.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione Sez. VI Civile, che con l’Ordinanza n. 27444 depositata il 1° Dicembre 2020, ha chiarito in merito a una situazione che accade di frequente nei contenziosi di natura tributaria.
L’Agenzia può quindi ottenere il rimborso delle spese processuali, quando la controparte soccombe, soltanto se si avvale dell’Avvocatura di Stato.
Il caso riguardava un contribuente che ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti per contestare un avviso di accertamento relativo alla mancata dichiarazione di canoni di locazione mai percepiti, ancorché previsti da un contratto formalmente in essere. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma l’Agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso in appello agendo, così come nell’istanza iniziale, per mezzo dei propri funzionari dell’ufficio legale.
Alla fine l’esito era stato ribaltato dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva condannato il contribuente nel merito e previsto il rimborso delle spese processuali.
Il caso è quindi finito a Roma, in Cassazione, dove la sentenza di appello è stata confermata, ad esclusione però di quanto previsto per il rimborso delle spese.
L’Agenzia delle Entrate – riporta la pronuncia – è stata in giudizio senza il ministero di difensore, dovendo quindi escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari. L’autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e onorari di avvocato.