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giovedì, Febbraio 20, 2025
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Il fallimento della decontribuzione al Sud

Cosa ha determinato la decontribuzione al Sud? Un gigantesco bluff. A descrivere il perché di tale fallimento è "Italia Oggi".

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Cosa ha determinato la decontribuzione al Sud? Un gigantesco bluff. A descrivere il perché di tale fallimento è la testata di analisi fiscale “Italia Oggi” che sviscera la misura prevista dall’art. 27 del dl n. 104/2020, c.d. decreto Agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto ed entrato in vigore dal giorno successivo. Opera per tre mesi, da ottobre a dicembre, esclusi settori agricolo e domestico, con riferimento ai lavoratori con sede lavoro in quasi tutte le regioni del nostro Meridione, anche se dipendenti da datori di lavoro residenti in altre regioni, imprenditori e non imprenditori, si pensi, ad esempio, agli studi professionali.

La decontribuzione al Sud vale uno sgravio del 7%, cioè uno sconto di 107 euro sul dipendente con 1.500 euro di salario lordo. L’esonero del «30%» opera esclusivamente sui «contributi previdenziali» dovuti all’Inps dai datori di lavoro. La misura è introdotta con una specifica finalità, legata all’emergenza coronavirus: contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dalla pandemia sanitaria, quindi al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali. L’operatività è circoscritta alle sole aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico con riferimento alla manodopera e non al datore di lavoro. La speciale decontribuzione si rivolge ai datori di lavoro privati, con esclusione dei settori agricolo e del lavoro domestico. Si applica ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei territori delle regioni che nell’anno 2018 presentano un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

La Relazione al decreto Agosto individua le regioni interessate: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai fini del diritto alla decontribuzione rileva la sede di lavoro dei lavoratori dipendenti (che deve essere in un territorio di quelle regioni) e non la sede legale od operativa del datore di lavoro (che può trovarsi anche in un territorio fuori da quelle regioni). Non rileva, inoltre, neanche la natura del datore di lavoro: può trattarsi di impresa o anche di non impresa (come gli studi professionali). La misura di fiscalità di vantaggio (che non riguarda però i versamenti INAIL) per l’occupazione nel Sud utilizza risorse inizialmente destinate a un altro bonus, che era destinato ai ristoranti, ovvero il rimborso del 20% al cliente, poi saltato. Ai ristoratori resta l’incentivo fiscale per l’acquisto di prodotti Made in Italy.

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