Il procedimento attraverso il quale verrà determinato il reddito sintetico accertabile in capo al singolo contribuente è costituito da una sommatoria di più elementi indicativi di capacità contributiva. Il redditometro torna ad essere il perno centrale per il controllo fiscale delle autorità statali. Il primo componente che verrà utilizzato in tale determinazione è costituito dall’ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente. A tale ammontare verrà poi aggiunto, su base induttiva, l’importo delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio economici e della quota parte attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) tenendo conto sia del nucleo familiare che dell’ubicazione geografica.
A questi elementi potranno ulteriormente aggiungersi gli incrementi patrimoniali conseguiti dal contribuente nel periodo d’imposta e la quota di risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti. Questa ultima verrà riscontrata dall’Agenzia delle entrate attraverso l’analisi dell’archivio dei rapporti finanziari presente nell’anagrafe tributaria. Sostanzialmente, l’idea del nuovo redditometro è quella di riuscire a misurare ogni singolo aspetto fiscale e tributario dei cittadini. Fatturazione elettronica e archivio dei rapporti finanziari consentiranno al fisco di avere un quadro sufficientemente chiaro del tenore di vita di ogni contribuente italiano. Scorrendo l’elenco degli elementi indicativi di capacità contributiva contenuto nella bozza del decreto ministeriale che renderà slancio al redditometro si scopre come per la maggior parte delle spese per consumi il fisco attingerà dai dati disponibili o presenti in anagrafe tributaria. La presenza di tali dati in anagrafe tributaria è assicurata dalle fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio o, nei casi in cui tale obbligo non sussista, dalle comunicazioni effettuate periodicamente dagli operatori economici.
Inoltre, in rapporto agli interventi edilizi, compreso il 110%, se il contribuente ottiene lo sconto in fattura, l’ammontare non potrà essere considerato quale incremento patrimoniale e, quindi, utilizzato per la determinazione sintetica del reddito, stante l’assenza dell’uscita di natura finanziaria. Le manutenzioni ordinarie parteciperanno alla determinazione del reddito sintetico come spese determinante ai fini della capacità contributiva, alla stessa stregua dell’acquisto degli elettrodomestici, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, come quella maggiorata del 110%, saranno considerati come incrementi patrimoniali che si presumono sostenuti (uscita finanziaria), salvo prova contraria, vengono imputati quale maggior reddito per intero nell’anno della loro esecuzione, al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno dell’acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti.
Naturalmente, il contribuente potrà anche dimostrare di aver ottenuto finanziamenti ponte per eseguire i lavori di natura straordinaria sull’unità immobiliare, che impatteranno, quali elementi di capacità contributiva, nella misura delle quote pagate nel corso del periodo d’imposta considerato. Sostanzialmente, l’obiettivo del decreto che prevede il ritorno del Redditometro (era stato bloccato nel 2018) è utilizzare i dati raccolti per risalire ai redditi dei contribuenti e alla loro capacità contributiva. Il fisco, comunque, darà ai contribuenti anche la possibilità di dare una prova contraria. Ad esempio, per dimostrare che le spese sono state sostenute grazie a redditi non considerati. Pensare all’idea di stato di polizia fiscale non risulta essere così lontano dalla realtà e molti analisti economici chiedono se sia il caso di far inviare dallo stesso Stato la documentazione per la dichiarazione dei redditi. Con il nuovo redditometro, imprenditori e Partite Iva devono fare il doppio dell’attenzione nella stesura della documentazione fiscale ed estremamente pericoloso diviene continuare a praticare il cosiddetto “lavoro nero” e non fiscalmente coperto.