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Il nuovo scenario fiscale tra Europa e Regno Unito

Importanti novità con lo sdoganamento delle merci e l’eventuale vendita con l’applicazione dell’IVA britannica.

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Le operazioni tra la l’Unione europea e il Regno Unito non rappresentano più cessioni intracomunitarie e si configurano come esportazioni/importazioni doganali con un paese estero, con l’eccezione dell’Irlanda del Nord, che sostanzialmente continuerà ad appartenere al territorio doganale comunitario, facendo parte al contempo anche del territorio IVA del Regno Unito. Un soggetto non-UK che avrà intenzione di importare i propri beni sul territorio britannico, dovrà verificare in base agli adempimenti da intraprendere l’eventuale possibilità di ottenere un’identificazione fiscale presso HMRC (Agenzia dell’Entrate britannica). L’identificazione generalmente comporta una registrazione IVA (VAT) ed un numero EORI britannico. Essa permetterà lo sdoganamento delle merci e l’eventuale vendita con l’applicazione dell’IVA britannica. Ci sarà, inoltre, l’obbligatorietà di registrazione VAT ed EORI se il soggetto estero volesse immagazzinare i beni prima della vendita.

Nell’accordo firmato tra UK e UE è previsto che l’Irlanda del Nord possa continuare a far parte del territorio comunitario, relativamente allo scambio
di beni. Le aziende basate nel nord dell’Irlanda avranno un codice ISO “XI” diverso dal vecchio “GB”. Dal mese di luglio del 2021, si applicheranno le nuove regole europee relative all’One Stop Shop, che eliminerà di fatto la vendita a distanza e permetterà alle aziende europee (Irlanda del Nord inclusa ma Gran Bretagna esclusa) di integrare le vendite B2C tramite una dichiarazione IVA addizionale nel proprio paese di riferimento. Inoltre, le Clausole Contrattuali Standard (SCC) non potranno essere adottate così come non potranno esserci nuove Norme vincolanti d’impresa (BCR) o accordi amministrativi da parte dell’ICO (Information Commissioner’s Office).

Qualora un soggetto registrato in qualità di IVA britannica, l’acquirente, fornisse all’OMP/venditore diretto il proprio numero di partita IVA, la responsabilità di contabilizzare l’IVA passerà al cliente, che ne renderà conto mediante la procedura di “inversione contabile”. Un particolare metodo di applicazione dell’IVA britannica che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene anziché sul cedente. Pertanto, l’OMP o il venditore diretto non saranno tenuti a contabilizzare l’IVA. Se un destinatario commerciale della merce non fosse registrato ai fini IVA o non fornisse al venditore un numero di partita IVA valido in Gran Bretagna per la sua attività al momento dell’acquisto, l’OMP o il venditore diretto dovranno trattare la vendita come Business to Consumer, piuttosto che Business to Business, quindi effettuare la vendita e contabilizzare l’IVA di conseguenza.

Nell’importare la merce in UK e con la presenza di partita IVA britannica, si consiglia un sistema di contabilità IVA posticipata. Tramite tale regime, l’importatore potrà contabilizzare l’IVA all’importazione direttamente nella propria dichiarazione IVA periodica, posticipando quindi la liquidazione e l’assolvimento dell’IVA altrimenti dovuta ad ogni importazione di merce. Tale sistema è un regime opzionale attivabile dall’importatore direttamente nella dichiarazione di importazione, senza necessità di preventiva autorizzazione. Tuttavia, il regime è obbligatorio nel caso in cui l’importatore avesse optato per la dichiarazione doganale differita, ovvero semplificata. È opportuno ricordare come il sistema di IVA posticipata possa ora essere utilizzato anche per tutte le importazioni al di fuori dell’UE. Ciò rappresenta un cambiamento rispetto al modo in cui era contabilizzata l’IVA prima della fine del periodo di transizione ed è probabile che fornisca un aumento del flusso di cassa per le imprese che importano da paesi extra Unione europea.


Inoltre, nell’ambito del sistema di contabilità IVA posticipata sarà disponibile un riepilogo mensile online, dove verrà mostrata l’IVA all’importazione posticipata per il mese precedente, sulla base delle transazioni effettuate e quando bisognerà includerla nella dichiarazione IVA. Cambiamenti fiscali che genereranno nuove conseguenze burocratiche, fiscali e commerciali con chi intrattiene rapporti con il Regno Unito.

Al fine di essere sempre aggiornati e non perdersi nei meandri della burocrazia, affidarsi al network di consulenza internazionale Euromed International Trade è garanzia di professionalità e di costante attenzione alle nuove logiche fiscali post Brexit.


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Domenico Letizia
Domenico Letizia
Giornalista.
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