Una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 260 del 19 aprile 2021 ha confermato la soluzione prospettata da una società con sede nel Regno Unito, già identificata direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del dpr 633/72, che nel 2021, a seguito della Brexit, ha chiuso tale posizione Iva e ne ha attivato una nuova tramite un rappresentante fiscale nominato nel territorio dello stato.
Secondo l’Agenzia, infatti, la modifica della modalità di identificazione Iva nel territorio nazionale del soggetto passivo non stabilito è irrilevante ai fini dell’agevolazione per gli esportatori: l’impresa estera che passa al rappresentante fiscale conserva il diritto di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta utilizzando il plafond maturato precedentemente, quando operava mediante identificazione diretta, naturalmente a condizione che possieda lo status di esportatore abituale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato di avere anche riconosciuto, con risoluzione n. 7/2021, che ad oggi sussistono i presupposti per consentire alle imprese del Regno Unito di continuare ad avvalersi del procedimento semplificato dell’identificazione diretta, sulla base dell’accordo di collaborazione reciproca nel contrasto delle frodi all’Iva, contenuto nell’ambito del protocollo UE-UK approvato il 24 dicembre 2020. L’impresa che ha presentato l’istanza avrebbe quindi potuto continuare ad operare con la posizione Iva che ha, invece, ritenuto di dover chiudere, prima della pubblicazione della risoluzione citata, per passare al rappresentante fiscale.
“Il numero identificativo aperto direttamente e il rappresentante fiscale sono due strumenti alternativi attraverso i quali il soggetto non residente assolve gli obblighi ed esercita i diritti nascenti dalle operazioni effettuate nel territorio dello stato. Peraltro – rimarca l’Agenzia – per costante prassi, il trasferimento del plafond è ritenuto ammissibile anche nell’ambito di operazioni straordinarie intervenute tra soggetti diversi, senza soluzione di continuità tra il soggetto «dante causa» e quello «avente causa» (es. incorporazioni societarie), sicché a maggior ragione è ammesso quando il soggetto passivo è il medesimo ed è cambiata soltanto la modalità di identificazione ai fini dell’assolvimento degli obblighi e dell’esercizio dei diritti in materia di Iva“.