Il prestito garantito dallo Stato non può compensare mutui

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Con il Decreto Liquidità lo scorso 8 Aprile 2020 il Governo ha approvato un prestito garantito dallo Stato per tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni che ne facciano richiesta. Il finanziamento viene erogato da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Peccato che a introdurre un elemento limitante a questo provvedimento sia stata l’ABI, associazione dei bancari italiani, che ha interpretato la norma con il solo scopo di “ottenere” quanto più possibile per le banche: se un soggetto – infatti – dopo aver ricevuto il finanziamento estingue conti correnti passivi o riduce mutui in essere “salta” il banco e deve restituire quanto ottenuto.

L’interpretazione, alquanto discutibile, è dettata dalla perdita di introiti per spese e commissioni a carico delle banche. Per fare un esempio: se ho un conto affidato per 50.000 euro, e dopo aver ricevuto il finanziamento riduco a 25.000 euro il mio debito, oltre a non prendere gli interessi al 4-5% sullo scoperto per 2 anni, la banca perde anche le commissioni di affidato (di solito 1% su base annua): la perdita per la stessa banca a causa di questa operazione è pertanto quantificabile in ulteriori 500 euro per due anni.

Questa, testualmente, la precisazione dell’ABI: “Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere eleggibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.”

Secondo ABI, inoltre, il prestito garantito dallo Stato deve prevedere che:

  • l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e
    abbiano una durata fino a 72 mesi;
  • l’importo non sia superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto
    beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro).

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