In Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 luglio 2020 riguardante misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura.
Le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
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Tra i requisiti si richiede che l’impresa sia amministrata e condotta da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.
Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile in agricoltura sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell’IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare.In particolare, si potrà ricorrere a:-iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;-in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
Iniziative ammissibili
Le iniziative devono riguardare:
-il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
-il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
-la realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.