Un’importante novità in tema di giustizia è stata introdotta nella manovra economica 2021, legge 178/20 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 322/2020: l’imputato assolto con sentenza piena e definitiva possono ottenere il rimborso dallo Stato, grazie a un fondo di 8 milioni di euro istituito appositamente e che sarà gestito dal Ministero della Giustizia.
Ora dallo stesso Ministero si attende la pubblicazione di linee guida per rendere il provvedimento operativo, a partire dall’individuazione dei criteri per l’erogazione delle provvidenze, e tenendo conto del numero dei gradi di giudizio che l’interessato è stato costretto ad affrontare, nonché della durata complessiva del processo.
Cosa sappiamo ad oggi?
La soglia massima del rimborso delle spese legali riconosciuto all’imputato che è stato assolto ex articolo 530 cpp in modo irrevocabile è stata fissata in 10.500 euro.
Le formule di assoluzione contemplate per il rimborso all’imputato assolto sono: il fatto non sussiste; l’imputato non ha commesso il fatto; il fatto non costituisce reato; il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il rimborso non concorre alla formazione del reddito e sarà ottenuto in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo alla definitiva assoluzione.
Per la richiesta di rimborso serve presentare la seguente documentazione: la fattura del difensore, con l’indicazione dell’avvenuto pagamento; il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal Consiglio dell’Ordine forense competente; la copia della sentenza liberatoria, con l’attestazione di irrevocabilità della cancelleria.
Il beneficio riconosciuto dalla manovra di bilancio si applica soltanto alle assoluzioni che diverranno definitive nel corso del 2021.
Infine, il decreto attuativo dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, avvenuta il primo gennaio. Quindi serve attendere la fine di febbraio per confermare la piena valenza di tale norma, e se nel frattempo non interverranno modifiche.