Con la risposta n. 487 del 20 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha disposto l’applicazione dell’aliquota Iva alle operazioni attive di vendita sul mercato dei percorsi formativi e segnatamente dei Master post lauream non universitari, con riferimento nel caso specifico a una società i cui corsi sono accreditati dall’Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale): tale accreditamento, infatti, non ha alcun valore ai fini dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 20) del Dpr. n. 633/1972.
Non è condivisibile la tesi dell’istante secondo cui l’accreditamento Asfor poteva valere come riconoscimento legale permanente, prescindendo dal finanziamento pubblico, considerando che i master da lui proposti sul mercato non sono finanziati da enti pubblici, né sono riconosciuti o autorizzati dalla Regione Puglia.
L’Agenzia ricorda in primo luogo la norma che prevede l’esenzione Iva per le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, reseda istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni” (articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto Iva n. 633/1972).
La disposizione prevede un requisito oggettivo, deve trattarsi cioè di attività educativa o di formazione professionale, e uno soggettivo. L’Agenzia ritiene che il primo non può essere accertato in sede di interpello e quindi lo da in linea di massima per acclarato. Quanto al requisito soggettivo, l’Agenzia ricorda la circolare n. 22/2008, secondo la quale per gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dalla pubblica istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, eccetera), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
La stessa circolare specifica fra l’altro che possono beneficiare dell’esenzione Iva, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici.
L’Agenzia rileva che la delibera della giunta regionale della Regione Puglia in tema di formazione professionale (delibera n. 1474 del 2 agosto 2018) chiarisce che “Sono tenuti all’accreditamento tutti gli Organismi pubblici o privati – con unità operative in Regione Puglia – che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche”. Inoltre, “Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento”. Viene poi precisato che “con attività autonomamente organizzata si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia su istanza dell’organismo formativo nel rispetto della disciplina di riferimento regionale in materia”.
Considerando che dall’istanza e dalla documentazione integrativa risulta che i master in esame non sono finanziati da enti pubblici, l’accreditamento e la relativa iscrizione della società nell’elenco degli Organismi formativi della Regione non è riferibile a tale specifica attività formativa. Inoltre gli stessi corsi non sono riconosciuti o autorizzati specificatamente dalla Regione.
In conclusione, all’offerta formativa dell’istante, consistente nella vendita sul mercato dei percorsi formativi come i master post lauream non universitari, non potrà fruire dell’esenzione prevista dal decreto Iva e dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.