IVA negli scambi intra-UE: le nuove disposizioni

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Dal 1 gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove disposizioni della Commissione Europea per l’applicazione dell’IVA nelle operazioni di scambio merci transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. Le imprese potranno beneficiare di obblighi semplificati di conformità dell’IVA, e quindi di un minor carico di oneri amministrativi, anche se d’altro canto sono tenute a fare maggiore chiarezza sull’applicazione dell’imposta soprattutto nei casi di cessioni “a catena”, ossia quando vengono coinvolti nel trasporto soggetti intermedi diversi da venditore e acquirente.

Riepiloghiamo di seguito le principali disposizioni:

  • Gli attuali obblighi di conformità IVA per il fornitore nello Stato membro di arrivo delle merci non saranno necessari ai fini dell’esenzione dell’imposta alle cessioni intracomunitarie se saranno soddisfatte alcune condizioni quali l’obbligo per entrambe le parti di mantenere un registro speciale che documenta il movimento delle merci e la presentazione di una dichiarazione riepilogativa semplificata da parte del venditore al momento del trasporto.
  • Diventa necessario un chiarimento sul luogo di approvvigionamento nel contesto delle transazioni transfrontaliere a catena, identificando la transazione a cui dovrebbe essere collegato il trasporto intracomunitario. Le transazioni a catena sono definite come due o più forniture consecutive delle stesse merci, in cui le merci sono soggette a un unico trasporto dal fornitore all’ultimo cliente della catena. L’operatore intermedio è il fornitore all’interno della catena, diverso dal primo fornitore, che trasporta le merci da solo o tramite una terza parte che agisce per suo conto. Dal 1 gennaio 2020 la spedizione dei beni è ascritta alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Costui è il cedente, diverso dal primo cedente, che comunque fa parte della catena e conserva prova del fatto che il trasporto si è svolto secondo le condizioni appena viste. Se l’operatore intermedio comunica al primo cedente di operare con un numero di partita IVA rilasciato nello stesso stato membro di partenza dei beni, la spedizione può essere ascritta alla cessione posta in essere dall’operatore intermedio stesso. Ne consegue che visto che la spedizione può essere ascritta solo a una cessione, le altre della catena sono cessioni senza trasporto.
  • In base alle nuove norme, i fornitori dell’UE devono identificare e verificare attraverso il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES) il numero di partita IVA della persona che acquista le merci al fine di applicare l’esenzione sulle forniture intracomunitarie.
  • Se il trasporto viene effettuato dal venditore, è necessario ottenere almeno due elementi di prova. Nel caso in cui il cliente effettui il trasporto, il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente in aggiunta ai due elementi di prova. La documentazione raccolta deve fornire informazioni non contraddittorie e deve essere rilasciata da diverse parti indipendenti l’una dall’altra e dalle parti della transazione.
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