Il Consiglio dei Ministri, in una recente seduta, nell’ambito delle modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha discusso la rimodulazione dei criteri per determinare l’ammontare del debito accumulato tramite l’Iva non versata dalle imprese, superato il quale scatta l’obbligo di una segnalazione e l’apertura di una procedura di crisi.
Abbandonato il possibile criterio percentuale (si discuteva di una quota dal 10% al 30% su determinate liquidazioni periodiche dovute), l’idea avanzata è quella di passare all’individuazione di scaglioni che stabiliscono in maniera netta l’ammontare specifico dell’Iva non pagata.
Queste le soglie:
- 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro; 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- 1.000.000 di euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.
Secondo la relazione di accompagnamento, il governo ritiene che tale criterio sia più lineare e facile applicazione, garantendo un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell’allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall’altro.
I nuovi criteri dovrebbero inoltre diventare più punitivi per le imprese che hanno un fatturato elevato, e allo stesso tempo meno stringente per le imprese di minori dimensioni.
Come Imprese del Sud, mettiamo sul tavolo della discussione un aspetto riguardante l’aspetto penale che merita una riflessione più approfondita. Dal momento in cui un’azienda che non versa l’IVA per un determinato importo deve attivare un procedimento relativo alla crisi d’impresa che porta alla nomina di professionisti, considerando che tali professionisti sono iscritti all’albo e hanno accesso ai dati necessari per verificare le motivazioni del mancato versamento dell’imposta, dovrebbe essere possibile stabilire preventivamente stabilire se si siano verificati o meno casi di appropriazione indebita o sperpero da parte dell’Amministratore o della società. E se non c’è stata, ma l’Iva è stata utilizzata per garantire la sopravvivenza dell’azienda? In questo caso lo Stato italiano dovrebbe chiedere se sia davvero opportuno avviare procedure di crisi.