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La Brexit e le nuove problematiche doganali

Nuove problematiche doganali per le imprese che intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito. Le novità riguardano sia l'aumento dei controlli alle dogane, con l'aumento anche dei tempi di consegna, che l'introduzione di nuove tasse e dazi.

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Nuove problematiche doganali per le imprese che intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito. Le novità riguardano sia i controlli alle dogane, con l’aumento dei tempi di consegna, che con l’introduzione di nuove tasse e dazi. Appare certo che scatteranno dazi, accise e Iva per i prodotti del Regno Unito che arriveranno nel mercato dell’Ue. Dal primo gennaio, infatti, la Brexit sarà realtà: cesserà la partecipazione di Londra al mercato unico, così come all’unione doganale. Termineranno la libera circolazione di persone, beni e servizi. Il problema è che non vi è ancora un accordo preciso su ciò che accadrà in futuro, i negoziati vanno a rilento e i progressi sui dossier più caldi sono oggetto di un gran dibattito istituzionale e internazionale.

Attualmente, le merci arrivano su entrambi i mercati al consumatore, senza bisogno di ri-certificazioni, ri-etichettature o modifiche di prodotto. Dal 2021 torneranno i controlli e le formalità doganali per tutte le merci che dal Regno Unito entrano nell’Ue e viceversa, aumentando gli oneri amministrativi e i tempi per la logistica. Ogni merce importata nel mercato Ue dalla Gran Bretagna sarà soggetta a Iva, all’aliquota applicata alle forniture delle medesime merci all’interno dell’Unione. Le merci esportate dall’Ue in Regno Unito, invece, saranno esenti da Iva, ma il fornitore delle merci esportate dovrà dimostrare che queste hanno lasciato l’Unione. Per i prodotti importati dalla Gran Bretagna e soggetti ad accisa (alcolici, prodotti con tabacco ecc.), questa sarà pagata al momento dell’immissione sul mercato Ue. La commissione non esclude che in futuro le importazioni dal Regno Unito siano soggette a misure antidumping, compensative o di salvaguardia della politica commerciale europea.

Con il Regno Unito fuori dalle dinamiche europee e quindi anche dall’Unione doganale, ogni prodotto che sarà scambiato dovrà dimostrare di avere lo status necessario a beneficiare di un trattamento preferenziale, se questo sarà previsto da un futuro accordo tra Uk-Ue. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette a dazi doganali.  Attivando la procedura di uscita ex art. 50 del Trattato, il Regno unito ha scelto di lasciare l’Unione Europea e di non essere più soggetta alle regole doganali della stessa.

L’accordo che regola il recesso britannico in modo ordinato per cittadini e imprese prevede un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. Fino alla fine del 2020 resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.

A partire dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi. Gli operatori che effettuano cessioni verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, potranno recarsi presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio dove troveranno assistenza e supporto utile a gestire i cambiamenti operativi collegati alla Brexit. La Commissione Europea sta operando per definire un’intesa il più presto possibile, senza un’intesa, saranno applicate norme e procedure previste per i Paesi terzi non aderenti alla Convenzione. Oggi, per tutte le spedizioni provenienti o dirette da e verso Paesi che non appartengono all’Unione Europea è necessario includere una documentazione aggiuntiva. Per questo tipo di spedizioni doganali si devono compilare i modelli di ”Fattura Doganale” sia per invii tra privati (non-commercial invoice) sia per vendite tra aziende (commercial) o per invii provenienti o diretti a società.

Sono richieste 3 copie della Fattura Doganale completa di codice EORI di mittente e destinatario1 copia della Dichiarazione di Libera Esportazione (Duplice Uso/Cities/Esportazione Definitiva), 1 copia del codice fiscale (o del del certificato di attribuzione di partita IVA). Ricordiamo che, se non vi saranno cambiamenti, in caso di spedizioni internazionali, va verificato previamente se il tipo di merce è accettato dal Paese di destinazione, poiché ci possono essere restrizioni. Ad esempio, saranno rigorosamente proibiti: alimentazione solida e liquida priva di Schede Tecniche di Origine e Prodotto, Nulla Osta Sanitario e Permessi di esportazione ed importazione. «Potrebbe essere necessario spostare la produzione o cambiare i fornitori», scrive la Commissione europea, «così da continuare a beneficiare degli accordi commerciali preferenziali dell’Unione». Per mantenere lo status preferenziale per le merci che attraverseranno o faranno scalo in Regno Unito, bisognerà dimostrare che il loro trasporto sia stato diretto e non siano state manipolate. Le conseguenze commerciali della Brexit possono essere mitigate soltanto dalla sottoscrizione di accordi atti ad incidere, almeno parzialmente, rispetto agli effetti della fuori-uscita dal mercato comune. 

Sostanzialmente, l’impatto della Brexit sui mercati europei, e viceversa, dipenderà da come verrà definito il rapporto tra Unione Europea e Regno Unito nel prossimo immediato futuro. È ragionevole attendersi che UE e Regno Unito intendano impostare i reciproci rapporti in modo tale da salvaguardare gli interessi in gioco. Ad oggi, tuttavia, è solo possibile avanzare ipotesi e osservare gli accordi doganali con gli altri paesi fuori dal contesto europeo per avere soltanto un’idea di quello che potrebbe divenire il futuro commerciale con il Regno Unito.

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