La tanto attesa direttiva (EU) 2019/2121, sulla mobilità aziendale, entrerà in vigore il 31 gennaio 2023 e sarà finalmente possibile per le aziende pubbliche e private, costituite in uno Stato membro dell’UE, trasferirsi in qualsiasi altro Stato membro della stessa Unione Europea.
La Direttiva poggia le sue basi sulla mobilità transfrontaliera che riguarda diversi tipi di trasformazioni societarie, come fusioni, scissioni o trasferimenti di sedi legali, che hanno un impatto in almeno due Stati membri. La nuova direttiva sulla mobilità transfrontaliera mira a eliminare gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle imprese dell’UE nel mercato unico.
Concretamente, all’atto di tale migrazione societaria, la società (che resta in essere senza essere liquidata) non sarà più regolata dalle leggi dello stato di costituzione ma da quelle dello stato di destinazione.
Potrebbero esserci vari motivi per cui una tale migrazione aziendale potrebbe essere vantaggiosa. Gli esempi includono il caso in cui l’azionista si trasferisca fisicamente in un altro stato dell’UE e, di conseguenza, desidererebbe anche migrare la propria attività nel nuovo paese dell’UE in modo da gestire tutti gli affari in un unico stato.
Inoltre, l’acquisizione di un gruppo la cui partecipazione si trova in un altro Stato membro dell’UE potrebbe rendere necessaria una riorganizzazione dello stesso e questa nuova possibilità di migrazione potrebbe facilitare la riorganizzazione. Tali migrazioni societarie potrebbero rivelarsi utili anche in caso di semplificazione delle strutture dei gruppi internazionali.
Le nuove norme introducono procedure complete per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere e prevedono norme aggiuntive sulle fusioni transfrontaliere di società a responsabilità limitata stabilite in uno Stato membro dell’UE. Offrono inoltre ulteriori semplificazioni che si applicheranno a tutte e tre le operazioni, come la possibilità di accelerare la procedura rinunciando alle segnalazioni per soci e dipendenti nel caso in cui i soci siano d’accordo o la società o una delle sue controllate non abbia dipendenti.
Più tutele e prevenzione nella Direttiva di riferimento.
La direttiva stabilisce procedure per verificare la legalità delle operazioni transfrontaliere in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali interessati e introduce una procedura obbligatoria di controllo antiabuso.
La procedura consentirà alle autorità nazionali di bloccare un’operazione transfrontaliera quando è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, vale a dire quando mira a portare all’evasione o all’elusione del diritto nazionale o dell’UE, o per scopi penali.
Il testo che entrerà in vigore prevede norme simili sui diritti di partecipazione dei dipendenti nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Garantisce inoltre che i dipendenti siano adeguatamente informati (e consultati in merito) all’impatto previsto dell’operazione.
I diritti degli azionisti di minoranza e senza diritto di voto godranno di una maggiore tutela. Allo stesso tempo, ai creditori della società interessata sono concesse tutele più chiare e affidabili.
Oggi, le norme societarie di molti paesi europei ed in particolare Malta, forniscono già una maggiore flessibilità rispetto alla suddetta direttiva. Infatti, negli ultimi 20 anni, Malta ha consentito il movimento di società a responsabilità limitata dentro e fuori Malta verso qualsiasi altra giurisdizione, non solo all’interno dell’UE ma anche con altre giurisdizioni non UE a condizione che l’altro stato abbia una legislazione reciproca in vigore.
È importante comprendere gli aspetti fiscali di tali migrazioni aziendali. Potrebbe sorgere una potenziale tassazione in uscita in termini di norme ATAD a livello europeo. Tuttavia, in termini di diritto fiscale potrebbe essere possibile beneficiare di un aumento delle attività dal loro costo fiscale originale al loro valore di mercato, al momento del trasferimento a Malta.
Anche il Governo Italiano si appresta a recepire la Direttiva
Anche il Governo Italiano con l’atto n. 11/2022, contenente lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, ha predisposto il quadro normativo essenziale per l’armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. Con il decreto in approvazione, sarà altresì modificata la disciplina della fusione societaria, già armonizzata ai sensi della direttiva (CE) 2005/56 recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 108 del 2008 abrogato.
Nei prossimi giorni, il provvedimento approderà al Parlamento, per il completamento dell’iter di apparovazione.