La sentenza in questione riguarda un ricorso presentato da una ditta partecipante ad una gara d’appalto che sostiene che l’aggiudicataria ha violato il principio di segretezza delle offerte e il preciso schema temporale previsto dalla stazione appaltante, trasmettendo contestualmente via pec, nell’ambito della medesima finestra temporale e con unico invio, sia il file dell’offerta tecnica che quello dell’offerta economica, rendendo anticipatamente conoscibile il ribasso percentuale proposto.
La procedura di gara consisteva nell’invio della documentazione e delle offerte tecniche ed economiche tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo una scansione temporale specificata nel documento “timing di gara” allegato al bando.
Gli adempimenti successivi all’invio della documentazione amministrativa venivano comunicati direttamente dalla Stazione appaltante ai concorrenti durante la gara.
La seconda classificata ha presentato ricorso, sostenendo che l’aggiudicataria aveva inviato contemporaneamente via PEC, entro la stessa finestra temporale e con un unico invio, sia il file dell’offerta tecnica che quello dell’offerta economica, rendendo pubblico il ribasso percentuale proposto in violazione del principio di segretezza delle offerte e del preciso schema temporale previsto dalla stazione appaltante.
In particolare il Collegio giudicante ha ritenuto che la modalità di trasmissione adottata dalla controinteressata siano state illegittime in quanto hanno reso disponibile alla commissione di gara l’offerta economica contemporaneamente a quella tecnica violando il principio di separazione tra le due offerte.
La necessaria segretezza dell’offerta economica è imposta per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. La procedura di gara è stata condotta senza l’ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione e l’amministrazione ha ritenuto adeguato l’invio della documentazione tramite posta elettronica certificata. Il ricorso a piattaforme telematiche consente la tracciabilità delle operazioni di gara e garantisce la segretezza dell’offerta economica fino alla valutazione dell’offerta tecnica.
Segretezza dell’offerta a prova di PEC
“Nel caso di specie, al contrario, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica rende possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti all’apertura dei files medesimi, né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi vengono visionati (tali non essendo la firma digitale e la marcatura temporale). Peraltro, la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti.”
In questo contesto, non è importante se la commissione giudicatrice ha effettivamente visionato i contenuti dell’offerta economica prima di aver concluso l’esame di quella tecnica, perché il principio di segretezza dell’offerta protegge non solo la sua effettiva lesione ma anche il semplice rischio di pregiudizio.
La semplice possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è sufficiente a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione e rischia di alterarla in astratto.
Pertanto, il vizio che emerge inficia la procedura di gara e non lascia alcuno spazio per garantire la non conoscibilità dell’offerta economica prima dell’esame della proposta tecnica, attualizzando così il rischio di violazione del principio di segretezza dell’offerta.