Se la presenza in carne ed ossa del titolare dello studio è fondamentale per il regolare svolgimento quotidiano delle attività, l’Irap non è dovuto.
La sentenza che toglie l’odiosa imposta sulle attività produttive alla maggior parte degli avvocati e dei liberi professionisti italiani proviene dalla Commissione tributaria del Lazio [1].
Secondo i giudici, tutte le volte in cui lo studio professionale riesce a funzionare regolarmente, in autosufficienza, anche senza la presenza del professionista di riferimento, l’imposta è dovuta.
Viceversa, se l’assenza del titolare di studio può pregiudicare il buon andamento dell’esercizio e la soddisfazione del cliente, l’Irap non va versata. In quest’ottica, la presenza di collaboratori, strumentazione e altri beni volti al miglioramento delle prestazioni professionali è totalmente ininfluente ai fini del versamento dell’Irap, se l’assenza del titolare di studio impedisce il regolare svolgimento delle attività quotidiane.
Nella sentenza in commento si legge che ci si può sottrarre all’Irap a condizione che rimanga “nell’esercizio delle professioni intellettuali, in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”.
Il requisito fondamentale per ottenere lo sgravio Irap, dunque, pare essere quello dell’insostituibilità del titolare professionista, la cui presenza e attività risulta decisiva per le pratiche in essere nell’ufficio da lui eventualmente diretto.
fonte: http://www.laleggepertutti.it/
[1] C.T.R. Lazio, sent. n. 238/01/13 del 22.04.2013.