L’accesso al credito garantito da SACE nel Dl Liquidità

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L’art. 1 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 stabilisce che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese piccole, medie e grandi, con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, d’istituzioni finanziarie nazionali e interazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

La garanzia prestata da SACE S.p.A., prevista dall’art. 1 del D.L. liquidità, viene rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’impresa beneficiaria, deve essere in bonis, ovvero, alla data del 31 dicembre 2019, non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento UE n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dal sistema della normativa europea.

L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Qualora l’impresa abbia iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’impresa.

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre: 1) il 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2) l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo in considerazione:

  • il contributo allo sviluppo tecnologico;
  • l’appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • l’incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • l’impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • il peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia
    fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al
    rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria.

Questo articolo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Accedi al link qui sotto per consultare il documento completo.

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