Agenzia delle Entrate: continua l’autarchia delle circolari interpretative. L’ultimo episodio – in ordine di tempo – arriva con la diffusione della circolare n.17/e del 22 giugno scorso, nella quale l’amministrazione finanziaria si ritiene esonerata dall’avviare il contraddittorio “obbligatorio” in tutti i casi in cui al contribuente sia stata consegnata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni anche se trattasi di mere acquisizioni documentali.
Come riporta il quotidiano online “Italia Oggi“, l’Agenzia fiscale con propria circolare, che ricordiamo non avere valenza giuridica esterna, ma solo mero strumento divulgativo interno, ha stabilito la non obbligatorietà dell’avvio del procedimento di adesione (e del relativo contraddittorio) nei casi in cui al contribuente sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, senza dare una corretta definizione di tale documento.
Questo recita il comunicato diffuso dall’Agenzia sul contraddittorio preventivo:
A chi si applica – Come previsto dal Dl n. 34/2019, infatti, dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva.
Contradditorio ad ampio raggio – In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo. La circolare di oggi precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra l’altro, questo si può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Motivazione rafforzata, contraddittorio protagonista – Il documento di prassi di oggi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento.