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Le nuove detrazioni e deduzioni nel lavoro

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Le novità della Legge di Stabilità 2014 in tema di detrazioni IRPEF per i redditi da dipendente e le deduzioni IRAP per i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale.

Novità sul fronte del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente, con la rimodulazione delle detrazioni IRPEF, e degli sconti IRAP per i datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori dipendenti grazie alla pubblicazione  della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) nel n. 302 della Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 87.

Detrazioni IRPEF

Il cuneo fiscale viene reso un po’ meno pesante con grazie alle disposizioni contenute nel comma 127 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 che aumenta le detrazioni IRPEF per redditi da lavoro dipendente e alcuni assimilati, escludendo i pensionati, e riformula l’articolo 13 del Tuir:

  • per i redditi non superiori a 8 mila euro la detrazione IRPEF passa da 1.840 a 1.880 euro;
  • per i redditi tra gli 8 mila e i 28 mila euro cambiano le regole per il calcolo della detrazione, dunque bisogna aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28 mila, diminuito del reddito complessivo, e 20 mila (formula: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000);
  • per redditi compresi tra i 28 mila ed i 55 mila euro, la detrazione è pari a 978 euro la formula è 978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000.

Vengono invece confermati i 690 euro e 1.380 euro di importo minimo spettante in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, rispettivamente. Viene inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 13 del Tuir e di conseguenza il correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23 mila e i 28 mila euro. Le detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2014 riguardano sia i lavoratori dipendenti che alcuni redditi assimilati:

  • i compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • le borse di studio e gli assegni di formazione professionale;
  • i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro “a progetto”;
  • le remunerazioni dei sacerdoti;
  • le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

Deduzioni IRAP

Con il comma 132 della Legge di Stabilità 2014 vi è inoltre la reintroduzione e la stabilizzazione della deduzione dall’imponibile del tributo regionale per i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale e  in più lo sconto vale tre anni se il numero dei lavoratori dipendenti, nell’esercizio in cui si vuole fruire della deduzione continua a risultare superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di riferimento. L’incentivo si concretizza in una deduzione fino a 15 mila euro del costo di ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato, a patto che la nuova assunzione determini un incremento del numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.. Lo sconto IRAP opera a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ed è valido per tutti i soggetti IRAP diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e dai produttori agricoli titolari di reddito agrario con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA. Non viene ritenuto un legittimo incremento della base occupazionale, ai fini della fruizione del beneficio fiscale quella che fa riferimento, per gli enti non commerciali, ai dipendenti adibiti in modo promiscuo ad attività commerciale e ad attività istituzionale o trasferiti dal settore istituzionale a quello commerciale, nonché all’assorbimento del personale di imprese già esistenti, con esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

tratto da www.pmi.it

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