Valorizzare le semplificazioni doganali dell’export italiano nei confronti del Regno Unito costituisce un’arma importante per battere la concorrenza e sviluppare nuove opportunità di business. L’analisi doganale costituisce oggi un importante fattore di competitività per le aziende italiane che si trovano ad affrontare profondi cambiamenti, derivanti soprattutto dall’epidemia, oltre che da importanti modifiche nel panorama geopolitico internazionale. Il Codice Doganale dell’Unione prevede, all’articolo 139, la possibilità per le imprese di chiedere una specifica autorizzazione a sdoganare le proprie merci all’export (o per qualsiasi altro regime doganale) direttamente presso i propri magazzini e senza l’intervento della dogana. Tale semplificazione ha assunto la denominazione di “procedura presso luogo approvato” o sdoganamento in house.
I vantaggi delle semplificazioni doganali sono legati alla possibilità di sdoganare direttamente in azienda e senza adempimenti da effettuare presso la dogana, partendo dai propri documenti, come la fattura di vendita, il packing list e per tutte le condizioni di consegna. L’azienda potrà così disporre immediatamente, in tempo reale, della dichiarazione doganale dell’identificativo unico per la UE di ogni dichiarazione doganale ottenendo anche significativi miglioramenti in termini di linearità dei processi: tutte le dichiarazioni doganali, infatti, otterranno telematicamente e automaticamente il cosiddetto Visto Uscire e potranno essere archiviate in formato digitale insieme alle fatture.
Al fine di godere di tale vantaggio, i prodotti devono qualificarsi, come di origine preferenziale: essi dovranno, quindi, esser stati fabbricati nel rispetto delle regole dettate dall’accordo. Tali regole fissano le lavorazioni sufficienti, ossia i requisiti rispettati i quali il prodotto potrà esser considerato di origine preferenziale. Naturalmente, il fatto che le regole siano state rispettate dovrà essere provato alle dogane al momento dell’importazione nel Paese cui il bene è destinato. Tale prova, in gran parte degli accordi, è costituita da un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato su richiesta dalle autorità doganali al momento dell’esportazione. L’autorità doganale può, però, autorizzare l’operatore che ne faccia richiesta a rilasciare una prova dell’origine preferenziale nella forma di una dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale, eliminando le necessità di dover richiedere l’emissione di certificati di circolazione: tale semplificazione è definita, nell’ambito degli accordi che lo prevedono, status di Esportatore Autorizzato. L’attestazione apposta dall’esportatore autorizzato sui documenti commerciali sostituisce completamente il certificato EUR1, consentendo risparmi in termini di tempi, documentazione e costi.
Una novità che riguarda anche i recenti accordo legati al TCA, l’accordo tra Regno Unito e Canada, con un’ulteriore semplificazione, anche a seguito del fatto che il certificato EUR 1, in tali accordi, non è proprio previsto: si tratta dello status di Esportatore Registrato (Registered EXporter), che si ottiene grazie ad una procedura totalmente informatizzata, attraverso il Trader Portal, un portale allestito dalla Commissione europea cui si accede con specifiche credenziali.
Il Codice Doganale dell’Unione stabilisce infatti il principio che “tutti gli scambi di informazione, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”. Sostanzialmente, le istanze, che andranno impostate direttamente dai clienti, oppure la cui presentazione verrà delegata, come di consueto, ai propri dichiaranti doganali, si presenteranno in modalità telematiche, e gli Uffici Doganali competenti gestiranno e rilasceranno i relativi provvedimenti attraverso il Customs Decision Management System (CDMS), entro 30 giorni dalla presentazione.