L’eventuale consapevolezza di una violazione antinfortunistica posta in essere dall’imprenditore che conduce in locazione l’immobile non estende al locatore alcuno degli obblighi propri del datore di lavoro, in assenza dei poteri a lui facenti capo, rimanendo a carico del locatore solo quelli derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.
Lo stabilisce la Sentenza n. 40259/2019 della Cassazione Penale – Sezione 4.
Salva diversa previsione contrattuale, l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche (e quindi antinfortunistiche) dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore (così come l’onere di richiedere titoli amministrativi abilitativi alla modifica). Parimenti grava su di lui la responsabilità per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni effettuate nel corso del rapporto.
In capo al locatore di un immobile ad uso non abitativo non è configurabile alcun onere di sicurezza in relazione all’attività svolta al suo interno ed alla conformità alle norme antinfortunistiche della struttura modificata, nel corso dei rapporto, dal conduttore.
Il procedimento penale sorgeva a seguito del decesso di alcuni operai a seguito di un incendio all’interno di un capannone concesso in locazione dalla società in accomandita, di cui gli imputati erano soci, e uno dei due amministratore.
In grado di appello venivano assolti dal reato di delitto colposo di danni, mentre veniva confermata la condanna per omicidio colposo per aver concesso in locazione l’immobile nella consapevolezza che all’interno fossero stati realizzati abusivamente dei locali dormitorio con legno e cartongesso, consentendo un uso promiscuo del capannone (abitativo e strumentale), omettendo di interrompere il rapporto contrattuale.
Per i giudici del merito, la consapevolezza della situazione e l’utilizzo illecito e pericoloso erano causalmente connessi all’evento morte, prevedibile ed evitabile, verificatosi a seguito di tali violazioni.
La posizione di garanzia degli imputati deriverebbe dagli obblighi scaturenti, ai sensi dell’art. 1575 del codice civile, dal contratto di locazione.
Gli imputati hanno quindi chiamato in causa la Cassazione, che ha accolto il ricorso perché il fatto non sussiste.
Contributo gentilmente fornito dall’Avv. Fulvio Graziotto – Avvocato in Sanremo (Imperia).