Il Tar Lazio Roma, sezione seconda, con la pronuncia del primo luglio 2021 n. 7805 è intervenuto in merito ad una gara Consip in cui era sopravvenuta la carenza del requisito di ordine generale di una mandante durante la fase di gara.
Secondo i giudici, in caso di perdita dei requisiti, per la sostituzione di una mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, non è consentita un’interpretazione analogica, sia in senso ampliativo che restrittivo, che possa portare ad un’applicazione “oltre i casi e i tempi” previsti dal codice appalti all’articolo 48, comma 19-ter.
E’ invece ammesso che la mandataria sostituisca la mandante anche “in fase di gara” qualora si verifichino le “modifiche soggettive” del raggruppamento tassativamente indicate nei commi 17 e 18 dello stesso articolo 48.
In ogni caso, se corrisponde al vero che il comma 19-ter dell’art. 48 contempla ora la possibilità per la mandataria di sostituire la mandante anche in fase di gara, qualora si verifichino le modifiche soggettive, va ricordato che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del codice appalti e nei casi previsti dalla normativa antimafia i commi 17 e 18 limitano la possibilità di sostituire la mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino in corso di esecuzione del contratto.