Non sono più soggetti a contribuzione i redditi da capitale derivanti dagli utili delle quote societarie di artigiani e commercianti: lo chiarisce l’Inps nella circolare 84/2021.
L’istituto previdenziale, recependo le indicazioni contenute nella nota 7476/2020 del Ministero del Lavoro, che a sua volta aveva condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019 e 24097/2019), ha chiarito che “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa“.
Si risolve quindi una questione che era oggetto di discussioni da anni, e che ha visto l’Inps fare un passo indietro rispetto alle regole fino ad oggi applicate, che prevedevano invece l’obbligo contributivo anche sulle quote di capitale.
Le nuove regole valgono a partire dall’anno di imposta 2020: considerando la differenza fra reddito di impresa e redditi da capitale, la base imponibile dell’obbligazione contributiva per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti è quella del reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
La Corte di Cassazione – ha precisato l’istituto di previdenza – con sentenza 23790/2019 ha evidenziato che che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella la partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)“.