Cambiano ancora le co.co.co., ossia le collaborazioni coordinate e continuative: il decreto-legge Salva Imprese prevede infatti una nuova categoria di lavoratori parasubordinati ai quali devono applicarsi le regole del lavoro dipendente.
In altre parole, possono beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere “genuino” e non contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il committente, e non imposto da quest’ultimo. L’etero organizzazione può anche non riferirsi ai tempi e al luogo di lavoro.
Per le co.co.co etero-organizzate manca un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente, mentre la prestazione è prevalentemente personale, e non più esclusivamente personale.
Le stesse super co.co.co beneficiano dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato: si devono dunque applicare tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata. L’applicazione della disciplina del lavoro subordinato prescinde dal fatto che vengano determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.
Alle super co.co.co. non si applicano, tuttavia, le regole sui licenziamenti, come le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le tutele del lavoro subordinato possono essere disposte anche qualora la prestazione sia organizzata mediante piattaforme digitali.