L’Agenzia delle entrate si allinea alle disposizioni normative attualmente in vigore sulle operazioni transfrontaliere e conferma, a partire dal 1° Luglio 2022, le nuove regole tecniche contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018 per la trasmissione telematica al fisco. A stabilirlo il provvedimento del 23 dicembre 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini.
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato del file fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le specifiche tecniche di compilazione allegate al provvedimento.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Le specifiche tecniche allegato al detto provvedimento disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate:
– la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento
– la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
La legge di bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 1103, ha modificato con l’articolo 1, comma 3-bis, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Nello specifico, per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.