Da una parte si danno finanziamenti e agevolazioni, dall’altra si aumentano le tasse. Il nuovo sistema dei vasi comunicanti che alla fine lascia tutti a bocca asciutta vede per protagoniste le Partite Iva. Si parla nello specifico del bonus Iscro, per finanziare il quale è stata aumentata l’aliquota contributiva del triennio che va dal 2021 al 2023.
Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS fornisce dettagliate indicazioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.
Il provvedimento premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).
L’Istituto chiarisce che tale contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 386, della Legge di Bilancio 2021 che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) ad una platea di beneficiari davvero ristretta a causa di criteri piuttosto stringenti.
Pertanto, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:
- aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232);
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale (art. 59, comma 16, L. n. 449/1997 e art. 7 del D.M. 12 luglio 2007);
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO” (art. 1, comma 398, L. n. 178/2020).
Infine, il testo conferma che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.