L’art. 27 del “Decreto Rilancio” prevede la costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, da impiegare per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo del nostro Paese.
Il “Patrimonio Rilancio” ha dei caratteri in comune con la struttura del fondo di investimento, all’interno del quale “CDP” opera da gestore professionale delle risorse finanziarie, mentre sembra non potersi assimilare ad una forma di partecipazione statale di maggioranza.
La sua costituzione verrà effettuata con deliberazione di “CDP” e rappresenta una delle iniziative intraprese dagli Stati membri per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, offrendo sostegno economico alle imprese: interventi analoghi si possono rintracciare anche in altri Stati dell’Unione, come ad esempio il Fondo per la stabilizzazione economica (“WSF”) in Germania.
Dalla lettura dell’art. 27 del “Decreto Rilancio” emerge la particolarità di questo patrimonio: infatti, oltre a poter essere articolato in comparti, la caratteristica principale è che tanto il “Patrimonio Rilancio” quanto i suoi comparti sono autonomi e separati dal patrimonio di “CDP” e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa: pertanto, il patrimonio destinato (nonché ciascuno dei comparti in cui potrà articolarsi) risponde esclusivamente delle obbligazioni dal medesimo assunte, nei limiti dei beni e dei rapporti giuridici allo stesso apportati, ovvero generati dalla sua gestione.
Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link: