Dal 10 aprile si possono presentare le domande per i finanziamenti fino a € 25.000 e dal 17 le Banche possono inserire le istanze di garanzia sul Portale del Fondo. L’iter è, dunque, concluso.
Tra le misure forse più attese dalle PMI, dai professionisti e lavoratori titolari di partita IVA, quella prevista dall’art. 13, comma 1, lett. m, del D.L. “Liquidità”, consente di accedere a garanzie statali gratuite senza alcuna valutazione di merito e a tassi contenuti.
Chi può presentare la domanda?
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, ai professionisti e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, residenti nel territorio italiano. La garanzia sui finanziamenti è concessa anche a favore di coloro che presentino alla data della richiesta esposizioni nei confronti della banca classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, restando – invece- esclusi quelli che abbiano esposizioni classificate come “sofferenze”.
È possibile richiedere la garanzia del Fondo per affidamenti perfezionati dopo il 31 gennaio 2020, ma prima dell’entrata in vigore del D.L. (9 aprile). In questo caso, l’impresa ha diritto ad una riduzione del tasso di interesse e la Banca è obbligata a comunicare detta riduzione al Fondo la garanzia.
È, altresì, possibile accedere anche in caso di rinegoziazione di vecchi affidamenti, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al beneficiario di un credito aggiuntivo nella misura del 10%.
Questo è un estratto del contributo ricevuto dallo studio legale Loconte & Partners. Accedi a questo link per consultare l’approfondimento completo