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Prorogata origine obbligatoria per l’agroalimentare

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Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati. I Ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, hanno firmato oggi il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore anche oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento europeo 775 del 2018.

“L’Italia – hanno dichiarato i Ministri Patuanelli e Bellanova – si conferma all’avanguardia in Europa per la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta. Non possiamo pensare a passi indietro su questa materia e per questo abbiamo deciso di andare avanti. Diamo certezze alle imprese di tre settori chiave per l’agroalimentare italiano. Chiediamo anche all’Europa di fare scelte coraggiose nell’ambito del Green Deal e della strategia ‘Farm to Fork’, introducendo a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti. Chiediamo ancora una volta alla Commissione di andare incontro anche alle richieste delle imprese, che oggi devono fronteggiare i danni da COVID-19, e di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775. Una norma che non ci piace e alla quale oggi, con tante imprese che producono imballaggi chiuse in Europa, è difficile adeguarsi”.

Cosa si trova sulle etichette italiane 

GRANO/PASTA

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  2. Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
    Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
  3. se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

RISO

Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono continuare a essere indicati:

  1. “Paese di coltivazione del riso”;
  2. “Paese di lavorazione”;
  3. “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

POMODORO

Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  2. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

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