L’emergenza sanitaria da Covid-19 sta incidendo pesantemente sui rapporti commerciali e privatistici. Le misure adottate dal Governo per combattere il diffondersi del virus hanno determinato la temporanea chiusura di molti esercizi commerciali e la sospensione di tutte le attività produttive, fatta eccezione per quelle inserite nell’elenco dei “codici ATECO” accluso al D.P.C.M. 22 marzo 2020.
Ma cosa accade nella dinamica contrattuale? Davvero l’emergenza sanitaria in atto può essere invocata dal debitore, in modo generale ed astratto, in specie nelle locazioni, per legittimare tout court una sospensione unilaterale delle proprie obbligazioni, ovvero per imporre una sospensione unilaterale degli effetti del contratto?
Seguono alcune brevi considerazioni per fare un po’ di chiarezza.
L’art. 91 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 stabilisce che: «Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Dalla lettura della norma sopra trascritta si evince che la mancanza dell’espressa previsione di un effetto liberatorio collegato all’emergenza epidemiologica in atto.
Inoltre, il rinvio al potere del Giudice di escludere la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno, come l’applicazione di decadenze o penali, presuppone la permanenza dell’obbligazione, che dunque resta “vigente” tra le parti.
Si consideri, poi, che il Decreto «Cura Italia», in generale, va nella direzione della continuazione dei rapporti contrattuali, avendo adottato una serie di misure in tal senso, in specie nei rapporti di lavoro subordinato e di mutuo bancario.
Ne discende che l’art. 91, spesso richiamato dai debitori proprio a motivo di auto-sospensione degli obblighi nascenti dal contratto, si limita a disciplinare le conseguenze dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento al tempo del Covid.19, ma non legittima tout court l’inadempimento e non libera automaticamente il debitore dalle proprie obbligazioni.