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Regolarizzazione delle Cripto-Attività: Istruzioni Operative dall’Agenzia delle Entrate

Un'opportunità per regolarizzare la detenzione e i redditi derivanti dalle cripto-attività si apre con il provvedimento n. 290480/2023 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 7 agosto scorso.

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Il provvedimento, emanato dall’Agenzia delle Entrate, in data 7 agosto con il numero 290480/2023, segna un passo significativo verso la regolarizzazione delle attività legate alle criptovalute. Queste istruzioni operative ricalcano in larga parte la struttura già adottata in passato per la voluntary disclosure, che comprende la presentazione di un’istanza, una relazione esplicativa e le relative quietanze di pagamento. La data critica da sottolineare è il 30 novembre, termine ultimo per inviare l’istanza e completare i pagamenti dovuti.

Copertura temporale ed eccezioni

Una delle questioni cruciali riguarda l’ambito temporale. La regolarizzazione copre l’intero periodo fiscale fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, si estende retroattivamente fino al periodo di imposta in cui, alla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni, come indicato nell’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990, non sono ancora scaduti. Importante notare che per le cripto-attività detenute nel periodo di imposta 2022, non sarà possibile usufruire di questa regolarizzazione, richiedendo la corretta dichiarazione nei modelli fiscali ordinari.

Chi può beneficiare della regolarizzazione delle cripto?

L’ambito di applicazione coinvolge persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, nonché soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Chiunque, fino al 31 dicembre 2021, abbia omesso di dichiarare la detenzione o la proprietà di cripto-attività nelle dichiarazioni di monitoraggio o di dichiarare i redditi derivanti da tali attività, può aderire a questa procedura speciale. È degno di nota che il provvedimento stesso consenta la regolarizzazione di uno solo dei due ambiti sopra menzionati, permettendo anche a coloro che hanno adempiuto un lato degli obblighi ma non l’altro di partecipare al processo di regolarizzazione.

Definizione di cripto-attività

Il provvedimento non offre una definizione specifica di cripto-attività da regolarizzare. Questo rispecchia quanto già stabilito dalla legge n. 197/2022, che considera le cripto-attività come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente attraverso tecnologie di registro distribuito o analoghe. Questa definizione dovrebbe applicarsi anche all’individuazione delle attività regolarizzabili per i soggetti indicati dal decreto legge n. 167/1990.

Il processo di regolarizzazione

La regolarizzazione richiede più che un semplice pagamento. Come per la voluntary disclosure, chiunque intenda beneficiare di questa opportunità deve presentare un’apposita istanza, fornendo dettagli sulla regolarizzazione richiesta e i soggetti coinvolti. Una relazione esplicativa è richiesta, analogamente alla procedure precedenti. Questo documento deve comprendere una dichiarazione di irrilevanza penale per le somme costituite da cripto-attività oggetto di regolarizzazione.

La presentazione dell’istanza, della relazione e dei pagamenti richiesti entro il 30 novembre 2023 completa il processo di regolarizzazione. Questa documentazione deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Direzione regionale competente per l’ultimo periodo soggetto a regolarizzazione.

I dettagli delle sanzioni e delle modalità di pagamento

Il provvedimento specifica le sanzioni e le modalità di pagamento. Per la violazione degli obblighi di monitoraggio, è prevista una sanzione pari allo 0,5% del valore delle cripto-attività alla fine di ogni periodo di imposta o alla data di cessione. Per la mancata indicazione dei redditi, è richiesto un pagamento sostitutivo del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute alla fine del periodo di imposta o alla data di dismissione, per il periodo in cui si sono verificati i redditi omessi. La sanzione di monitoraggio sostituisce quella ordinaria prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 167/1990, mentre l’imposta sostitutiva per la regolarizzazione dei redditi copre le imposte sul reddito e le addizionali, eliminando inoltre l’applicazione di interessi e sanzioni per l’omissione di tali redditi.

Il provvedimento n. 290480/2023 dell’Agenzia delle Entrate offre una strada chiara per la regolarizzazione delle attività legate alle cripto-attività, parallela al percorso già tracciato dalla voluntary disclosure. Questa opportunità permette ai contribuenti di mettersi in regola con le tasse relative alle criptovalute, seguendo un iter preciso e rispettando scadenze importanti.

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