Lo scorso 31 luglio scorso è entrata in vigore la legge n. 108/2021, che ha convertito il cosiddetto decreto “Semplificazioni-bis”. La norma detta disposizioni in materia di Governance del recovery plan (Pnrr) e misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Nell’ottica di miglioramento della capacità amministrativa della PA, il provvedimento introduce alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo. Le più importanti novità riguardano il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione, la disciplina del silenzio assenso e il regime dell’annullamento d’ufficio.
Una prima modifica ha quindi previsto che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della Pubblica Amministrazione possa essere attribuito, oltre che a un soggetto nell’ambito delle figure apicali, anche a un’unità organizzativa. E’ stata introdotta, inoltre, la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, può esercitare il suddetto potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Viene poi consentita la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia sulla disciplina del silenzio assenso. In particolare, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, è stato introdotto l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare, su richiesta del privato, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente i dieci giorni, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal privato.
Infine è stato ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo entro il quale le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela e procedere all’annullamento dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, con l’obiettivo di consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari di detti provvedimenti in un tempo ragionevole di un anno. Superato il quale, la Pubblica Amministrazione non può più esercitare l’autotutela per annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, a meno che non si tratti di atti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci.