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Split payment: SOS liquidità imprese – escluso Regimi Minimi IVA

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La nuova norma sullo split payment introdotta con la Legge di Stabilità 2015 provoca una immediata contrazione della liquidità a disposizione delle imprese per un totale di 1,5 miliardi, i cui effetti nelle casse delle aziende si faranno sentire fino a metà maggio: lo rileva la CGIA di Mestre, che analizza gli effetti del provvedimento previsto dal comma 629, lettera b, della legge 190/2014.

Split payment

Lo split payment è un meccanismo in base al quale, in un’operazione fra un privato e una PA, l’impresa emette fattura ma non incassa l’IVA, che la PA versa direttamente all’Erario.

Compensazioni fiscali

Risultato: le imprese che lavorano prevalentemente con la PA non incasseranno più l’IVA e quindi avranno una minore disponibilità di liquidità. Si tratta di somme che comunque alla fine andavano al Fisco, ma prima le imprese incassavano e successivamente versavano allo Stato entro il mese o il trimestre successivo al pagamento della fattura. La “sfasatura” tra incasso e pagamento consentiva di recuperare l’IVA pagata sugli acquisti e di disporre con continuità di risorse per le esigenze di pagamento più immediate. Dallo scorso 1 gennaio le imprese che lavorano la PA invece non incassano più l’IVA, e sentiranno gli effetti di questo calo di liquidità fino al prossimo 16 maggio, quando potranno iniziare a compensare i crediti maturati con altre imposte o contributi (IRAP, IRPEF, IRES, INOS, INAIL).

Effetti dello split payment

Il tutto, secondo i calcoli della CGIA, vale 1,5 miliardi, dato che emerge dalla lettura della “Relazione tecnica” allegata alla legge di Stabilità 2015: nell’ultimo anno le transazioni commerciali delle imprese con la Pubblica Amministrazione ammontavano a circa 67 miliardi di euro con aliquota Iva media applicata al 16%.

Il segretario della CGIA, Giuseppe Bortolussi, segnala:

«Pur sapendo che la novità fiscale introdotta con Legge di Stabilità ha come obiettivo quello di contrastare l’evasione dell’IVA in questi primi cinque mesi dell’anno non saranno poche le aziende che dovranno fare i salti mortali per avere a disposizione un po’ di liquidità. Se a ciò aggiungiamo che chi lavora con la Pubblica Amministrazione sconta dei ritardi di pagamento non riscontrabili in nessun altro Paese europeo, il risultato è drammatico».

Interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in risposta alla stampa specializzata sull’applicazione dello split payment introdotto da Legge Stabilità per IVA pagamenti privati/PA.

Se l’impresa o il professionista applicano un regime IVA speciale, ad esempio il Regime dei Minimi, non si applica lo split payment previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le operazioni fra i privati e la PA. Split payment escluso anche nel caso di esercenti arti e professioni che applicano la ritenuta di acconto. Le precisazioni, importanti per la corretta applicazione delle nuove norme sullo split payment, sono fornite dall’Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata, e rispondono a precisi dubbi interpretativi posti da imprese e professionisti.

Split payment e regimi speciali IVA

In pratica, il nuovo split payment, in base al quale la pubblica amministrazione non versa più l’IVA al fornitore, che pure la indica in fattura, ma la versa direttamente all’Erario, è condizionato all’esposizione dell’IVA in fattura con le modalità ordinarie. L’applicazione di un Regime speciale esclude invece lo split payment.

Il chiarimento si riferisce all’art. 1, comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), che introducendo il nuovo articolo 17-ter nel DPR (decreto Presidente della Repubblica) 633/1972, ha disposto l’applicazione del nuovo meccanismo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.

La normativa non prevede esplicitamente l’esclusione dallo split payment per chi applica un regime speciale IVA, che però si deduce dai presupposti per l’applicazione della norma, che comporta l’obbligo di versamento dell’IVA a cura degli enti destinatari della prestazione. Il fatto che non ci sia l‘indicazione del tributo nel documento (come avviene se si applica un regime speciale), determina la concreta impossibilità per gli enti destinatari delle prestazioni, di trattenere l’imposta sul valore aggiunto.

Prestazioni professionisti

Chi espone in fattura ritenuta d’acconto incassa l’IVA. La norma esclude esplicitamente dallo split payment i compensi “assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”, espressione che secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si riferisce sia alle ritenute a titolo d’imposta, sia a quelle a titolo di acconto.

Errori in fattura

Altra precisazione, relativa all’obbligo di esposizione dell’IVA in fattura, riguarda violazioni o errori: se, ad esempio, in fattura il privato espone un’IVA inferiore rispetto al dovuto, l’ente innanzitutto versa comunque l’IVA esposta in fattura, la regolarizzazione spetta poi al committente, che se ha effettuato l’operazione nell’esercizio di impresa, arte o prefessione, potrà emettere autofattura versando il tributo versando il relativo tributo comprensivo di sanzioni in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, DLgs 471/1997.

fonte: www.pmi.it

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