L’Agenzia delle Entrate, con una recente circolare, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito allo stralcio delle cartelle previsto dal Dl “Sostegni”, che prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5 mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. I debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
L’Agenzia, oltre a individuare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma, ha delineato gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.
In merito al perimetro oggettivo, l’amministrazione chiarisce che nello Stralcio rientrano i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi). I debiti di importo residuo fino a 5 mila euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5 mila euro, inoltre, è determinato in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento. Lo Stralcio trova applicazione anche in relazione ai debiti rientranti nella “rottamazione-ter”, nello “saldo e stralcio” e nella “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione”.
Lo Stralcio non trova, invece, applicazione con riguardo alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
In merito invece al perimetro soggettivo, questi sono i criteri utilizzati per stabilire se risulti superato il limite reddituale di 30 mila euro previsto dalla norma:
- Persone fisiche: sono applicate, con gli opportuni adattamenti, le regole previste per la determinazione del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”. Più precisamente, si tiene conto dei redditi imponibili ai fini Irpef (reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili) e di quelle tipologie di reddito che, comunque, rilevano ai fini agevolativi per espressa previsione normativa, quali i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’Ace.
- Soggetti diversi dalle persone fisiche: si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019. In particolare, in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, mentre in caso di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che ha presentato il modello Redditi SC.
I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021, senza che sia prevista alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo può, tuttavia, verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria. Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, proprio in considerazione dell’unitarietà della pretesa e quindi del carico, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.