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martedì, Novembre 19, 2024
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Titolari effettivi. Negli appalti pubblici più trasparenza.

L'Anac, definisce le procedure per le Stazioni appaltanti, al fine di individuare i titolari effettivi dei partecipanti alle gare pubbliche.

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Nel Piano nazionale anticorruzione 2022 (Pna), diffuso ieri e approvato dal consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione il 16 novembre scorso e in attesa del parere del comitato interministeriale e Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali, è statoi previsto il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche.

Come riporta anche il quotidiano economico ItaliaOggi, Le stazioni appaltanti dovranno controllare “chi è il vero proprietario” del concorrente che partecipa ad una gara pubblica e verificare le partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.

Per questi adempimenti dovrà essere utilizzata esclusivamente la banca dati Anac come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi.

In questo modo le pubbliche amministrazioni potranno conoscere chi effettivamente detiene le partecipazioni societarie delle scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l’appalto, al fine di contrastare corruzione e riciclaggio. 

La figura del “titolare effettivo” è definita dall’art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

L’Anac ha spiegato che l’art. 20 del dlgs 231 /2007 prevede una serie di criteri per l’individuazione del titolare effettivo individuato come la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta di una società ovvero che ne detiene il relativo controllo.

Il controllo va effettuato per partecipazioni superiori al 25% del capitale del fornitore, detenuta da una persona fisica, ovvero la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del fornitore, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Mentre nel caso in cui il fornitore sia una persona giuridica privata, di cui al dpr 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Per trust e istituti giuridici o strutture simili è necessario applicare l’art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007, che identifica cumulativamente, i titolari effettivi, nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita}, fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

L’Anac, ha inoltre evidenziato, che in applicazione della V Direttiva europea antiriciclaggio è stata istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini.

Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sezione del Registro delle imprese.

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