La
Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una stretta all’uso dei tirocini al posto delle regolari assunzioni: per le imprese sono in arrivo sanzioni pesanti, fino a 6 mila euro.
La legge ha anzitutto definito con chiarezza la distinzione tra tirocini curriculari, funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e strettamente legati all’alternanza scuola-lavoro, e tirocini extracurriculari, realizzati per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati.
Sarà poi compito della Conferenza Stato-Regioni tracciare le linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, alle quali le singole Regioni, in ragione della loro competenza legislativa in materia di formazione professionale, dovranno fare riferimento.
Resta comunque il presupposto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Di seguito gli altri princìpi individuati dal legislatore per indirizzare la costituzione delle linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni:
– il tirocinio dovrà essere circoscritto ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
– dovrà essere fissata una durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe;
– dovrà essere fissato un limite numerico di tirocini attivabili, in proporzione alle dimensioni dell’azienda;
– dovrà essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione a fronte di una partecipazione minima del tirocinante alla formazione prevista nel piano formativo individuale;
– dovranno essere definiti alcuni livelli essenziali di formazione e una certificazione delle competenze acquisite alla conclusione del tirocinio;
– dovranno essere definite forme e modalità di contingentamento, al fine di vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;
– dovranno essere previste azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto del tirocinio.
In questo ultimo caso sono previste sanzioni: in particolare, se il tirocinio dovesse essere svolto in modo fraudolento, e in particolar modo come sostituzione di un rapporto di lavoro, il soggetto ospitante sarà punito con una ammenda di 50,00 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Inoltre, qualora il soggetto ospitante non dovesse erogare l’indennità di partecipazione, dell’importo previsto dalla legge regionale, dovrà essere fatto oggetto di una sanzione amministrativa il cui ammontare dovrà essere proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.
Infine, nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante sarà tenuto a rispetta reintegralmente le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza.